Scaricare costi per abbigliamento
La deduzione dei costi per vestiti, abbigliamento ecc segue anch’essa il sacrosanto principio di inerenza dei componenti negativi rispetto all’attività esercitata.
Tale principio è declinato dall’articolo 109, comma 5, del Tuir solo in modo generale e di conseguenza la sua interpretazione concreta lascia ampi spazi di opinabilità.
Lo riporto:
“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
La spesa per abbigliamento, la cui inerenza è dubbia per definizione, potrebbe essere deducibile dimostrando che il capo acquisito è utilizzabile esclusivamente nella attività esercitata (tute da lavoro con scritte aziendali, il camice del farmacista, scarpe speciali antinfortunistiche, etc), circostanza che non si manifesta nel caso esposto dal quesito.
Attenzione quindi… il contenzioso con il fisco potrebbe essere inevitabile e difficile è dimostrare l’inerenza.