Dichiarare la maternità nel Modello Unico
Recita l’art. 6 c. 2 del Tuir:
“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”
Quindi il “lucro cessante” derivante dalla perdita di reddito dovuta al periodo di maternità
- va dichiarato
- costituisce reddito della stessa categoria del reddito originario
- deve essere indicato nel medesimo quadro del modello Unico nel quale sarebbe stato dichiarato il reddito sostituito, in particolare nei quadri RG, RE, RF, RH, LM.
Vediamo meglio i casi:
REDDITO DI IMPRESA: imprenditrice artigiana o commerciante
QUADRO G MODELLO UNICO
- Reddito:
- RG10 – COLONNA 6 “altri componenti positivi”
- Ritenuta d’acconto subita:
- RG37 – COLONNA 6 “ritenute da riportare nel quadro RN”
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: professionista
QUADRO E MODELLO UNICO
- Reddito:
- RE3 – COLONNA 2 “altri proventi lordi”
- Ritenuta d’acconto subita:
- RE26
REDDITO DI PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE: socia o collaboratrice di impresa familiare
QUADRO H MODELLO UNICO
- Reddito:
- RH1 – COLONNA 4 “quota reddito”
- Ritenuta d’acconto subita:
- RH1 – COLONNA 9
NB: Nel codice fiscale della società o associazione partecipata va indicato il codice fiscale dell’INPS.
REDDITO DI IMPRESA o di LAVORO AUTONOMO Contribuente minima
QUADRO LM MODELLO UNICO
- Reddito:
- LM2 “componenti positivi”
- Ritenuta d’acconto subita:
- RS40 e LM41
REDDITO DI IMPRESA o di LAVORO AUTONOMO Contribuente forfettaria
QUADRO LM MODELLO UNICO
- Reddito:
- LM22 – COLONNA “componenti positivi”
- Ritenuta d’acconto subita:
- RS40 e LM41