Inps ridotto per forfettari al 35%
28 febbraio 2017: scadenza per gli imprenditori che adottano il regime contabile dei forfettari della legge n. 190/2014 , iscritti alla previdenza Inps artigiani e commercianti per richiedere la riduzione contributiva del 35%.
Si accede presentando il modulo di domanda online sul portale Inps (cassetto previdenziale artigiani e commercianti, nb non spetta ai professionisti iscritti alla gestione separata)
Il modello deve essere compilato e trasmesso in via telematica entro il 28 febbraio 2017.
In cosa consiste l’agevolazione?
Si versano:
- i contributi fissi Ivs MINIMALI alle scadenze trimestrali (16 maggio, 16 agosto e 16 novembre e 16 febbraio) ma ridotti del 35
- i contributi dovuti sulle eccedenze rispetto il minimale calcolati in sede di Modello Unico ridotti sempre del 35%.
Il beneficio non è cumulabile con la riduzione contributiva per gli over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni Inps (50% dell’importo) e con l’agevolazione prevista per i collaboratori familiari under 21 di impresa familiare (riduzione di 3 punti percentuali).
NB:
- I soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2016, possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per l’anno 2017 senza la necessità di ulteriori adempimenti;
- i soggetti già titolari nel 2016 del regime forfettario, ma che non hanno optato per il regime contributivo agevolato, che intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono manifestare tale volontà presentando apposita domanda entro il 28 Febbraio 2017;
- i soggetti già esercenti attività d’impresa nel 2016 non forfettari nel 2016, se interessati all’agevolazione possono compilare il modello telematico entro il prossimo 28 febbraio 2017;
- i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel corso del 2017 possono comunicare l’opzione per il regime agevolato, ma con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.