Credito d’imposta per riacquisto prima casa
Il riacquisto della PRIMA CASA comporta il nascere di un credito per le imposte (registro o iva) che gravano sul riacquisto di NUOVA PRIMA CASA.
Quando si ha diritto al credito d’imposta per riacquisto prima casa:
Il credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’Iva scontata sul primo spetta se:
- viene ceduta la prima casa (acquisto numero 1) acquistata con la relativa agevolazione
- viene acquistata entro 365 giorni dalla cessione (riferimento abitazione 1) la nuova prima casa (acquisto numero 2) con l’agevolazione
Quando non si ha diritto al credito d’imposta per riacquisto prima casa:
Il credito non spetta se:
- l’acquisto numero 1 (primo acquisto)
- non aveva portato alcuna agevolazione prima casa ed erano quindi state corrisposte le imposte ordinarie
- era stato acquistato ante 24/04/1982 (o ante 22/05/1993 se con iva da impresa)
- era stato ricevuto con donazione o successione
- viene accertata la decadenza dall’agevolazione da parte degli Uffici Finanziari
- l’acquisto numero 2 (secondo acquisto)
- non fa scattare il diritto alle agevolazioni (esempio si possiede nello stesso comune un’ altra abitazione, oppure si tratta di immobile di lusso….)
- non porta tale espressa volontà nell’atto (che deve essere esplicita)
- non porta il successivo trasferimento di residenza con destinazione ad abitazione principale nel caso in cui l’abitazione numero 1 venga alienata nel quinquennio
- viene accertata la decadenza dall’agevolazione da parte degli Uffici Finanziari
esempio:
09/11/2012: Il signor Rossi acquista casa a VERONA (LA SUA PRIMA CASA) ed usufruisce dei requisiti prima casa.
04/02/2016: Il signor Rossi VENDE la casa di Verona
23/04/2016: Il signor Rossi ACQUISTA CASA a Bologna (LA SUA NUOVA PRIMA CASA, SECONDO ACQUISTO) con agevolazione.
TUTTO CHIARO E LE AGEVOLAZIONI SPETTANO PER IL PRIMO E PER IL SECONDO ACQUISTO perchè il nuovo acquisto è avvenuto entro l’anno (365 giorni) e tutti i requisiti sono stati soddisfatti. Unica attenzione in questo caso è la seguente: LA CESSIONE DELLA PRIMA CASA è AVVENUTA NEL QUINQUENNIO…. Quindi: nella casa di Bologna dovrà portare la sua residenza ed essere quindi anche abitazione principale!
NB: Tale requisito non era richiesto per Verona, perchè la legge nulla chiede in tal caso… poteva benissimo anche locare tale appartamento o tenerla a disposizione…
Come calcolare il credito?
Riporto innanzitutto l’articolo di legge:
Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
Dalla lettura dell’articolo 7 L. 448/1998 si capisce che: il credito sarà IL MINORE tra imposta pagata nel primo acquisto agevolato e quella pagata nel secondo acquisto agevolato (imposta = iva o registro a seconda dei casi – non altre imposte come ad esempio ipotecarie, catastali, bolli ecc.).
Se ad esempio nel primo acquisto l’imposta di registro ammontava ad euro 5.000,00 e nel secondo acquisto essa ammonta ad euro 3.000,00 avremo un credito d’imposta di euro 3.000,00.