I crediti precedenti nella comunicazione liquidazioni periodiche iva
La totale assenza di operazioni (attive e passive) comporta l’assoluto esonero dall’obbligo d’invio della comunicazione.
Quanto si afferma sopra vale fin tanto non appaia un credito proveniente dal periodo precedente: in tal caso, anche se siamo in assenza di operazioni registrate, sarà obbligatorio predisporre ed inviare la comunicazione periodica.
Si richiede attenzione sul momento di origine del credito.
Due sono le ipotesi: credito maturato nel periodo precedente (ma facente parte dello stesso anno solare) e credito maturato nell’anno precedente.
CREDITO PERIODO PRECEDENTE (risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare)
Nel caso di riporto in un periodo successivo del credito precedente si dovrà compilare il rigo VP8.
Qui indicheremo:
- l’intero importo del credito risultante dal periodo precedente
- al netto dei crediti chiesti a rimborso/compensazione nel modello Iva TR
CREDITO ANNO PRECEDENTE
La compilazione varia a seconda che il credito Iva dell’anno precedente a gennaio/1° trimestre:
– Se il credito fa parte della vera e propria liquidazione (abbiamo quindi una compensazione IVA SU IVA “verticale”, con F24 o meno) andremo ad inserirlo nel rigo VP9.
– Se il credito non entra a far parte della liquidazione ma viene tenuto per compensare tributi diversi dall’IVA (compensazione “orizzontale”: non inseriamo nulla nel rigo VP9.