Comunicazione dati fatture: istruzioni nuovo spesometro
È stato prorogato al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. “spesometro”).
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA e quindi tutte le operazioni attive e passive.
Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.
Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), devono essere comunicati i dati per singola fattura (esempio le fatture relative ai ristoranti registrate con documento riepilogativo)
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti “minimi”)
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190
- i produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane (terreni situati a 700 m di altezza s.l.m.)
La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.
Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:
- anno di riferimento;
- numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota;
- imposta;
- tipologia dell’operazione, o natura dell’operazione, che deve essere valorizzato se l’operazione non ha esposizione dell’IVA, indicando lo specifico motivo per cui l’imposta non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:
Codice | Tipologia dell’operazione | Note |
N1 | Operazioni escluse | Art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
N2 | Operazioni non soggette | Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta
– acquisti e vendite/prestazioni di servizi extra-UE (art. 7-ter-ecc.) – acquisti da forfettari (Legge n. 190/2014) – acquisti da minimi (dell’art. 1 comma 100 della L.244/2007 e successive modificazioni/integrazioni) – acquisti non soggetti art. 74 dpr 633/72 (es. ricariche telefoniche, sigarette e acquisto giornali, libri) – tutte le operazioni non soggette ai sensi degli art. 1 – 4 dpr 633/72 (cessioni di denaro, crediti ecc) |
N3 | Operazioni non imponibili | Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE.
A titolo esemplificativo: – articolo 8 (esportazioni), -articolo 8/c (cessione ad esportatori abituali – rif. Dichiarazione intento) – articolo 9 (servizi internazionali import/export) – articolo 41 D.L. 331/93 (cessioni intracomunitarie) – articolo 58 (triangolazioni intracomunitarie) – ecc. |
N4 | Operazioni esenti | Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni sanitarie, bancarie, ecc) |
N5 | Regime del margine | Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA (ad esempio: editoria, agenzie di viaggio) |
N6 | Reverse charge / Inversione contabile | Operazioni in reverse charge e acquisti intra-extra ue (tutte le fatture derivanti da autofatturazione e/o integrazione da parte del soggetto passivo, ad esempio:
– fatture intracomunitarie – fatture rottami e bancali in legno – servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relative ad edifici
|
N7 | Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE | Altri casi, come ad esempio telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, ecc. |
– | NB: Operazioni in split payment | Si deve indicare l’aliquota iva e l’iva, ma nel campo “esigibilità iva” va indicato “S”. |
Si riassume inoltre nella tabella che segue la corretta codifica per il campo “Tipologia del documento”:
Codice | Tipologia del documento |
TD01 | Fattura |
TD04 | Nota di credito |
TD05 | Nota di debito |
TD10 | Fattura acquisto intra UE beni |
TD11 | Fattura acquisto intra UE servizi |
TD07 | Fattura semplificata |
TD08 | Nota di credito semplificata |
Si fornisce un ultima precisazione riguardante le Bollette Doganali da inserire nel nuovo spesometro:
Con riferimento alle operazioni 2017 è consentito:
– indicare nel campo ID PAESE: il valore OO
– indicare nel campo ID CODICE: una sequenza di undici “9” (99999999999)