
Al decreto IVA sono allegate due tabelle: nella prima (tabella A) vengono individuati i beni e servizi che hanno
aliquote agevolate.
La tabella A
– nella prima parte elenca alcuni prodotti agricoli ed ittici che, se ceduti da agricoltori, godono della detrazione forfettaria dell’IVA in base alle percentuali di compensazione,
– nella seconda parte elenca i prodotti e servizi soggetti ad IVA 4%,
– nella terza parte elenca i beni e servizi soggetti ad IVA 10%.
E’ proprio nella TABELLA A, che andremo a vedere se la costruzione di un capannone agricolo ha diritto ad un’aliquota agevolata.
La voce 21-bis della tabella A parte II, allegata al
Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’imposta IVA del
4% per le costruzioni rurali a uso abitativo da parte del proprietario del terreno o di altri addetti allo svolgimento delle attività agricole sul fondo.
Come si legge, in nessun modo la norma fa riferimento agli immobili con destinazione diversa da quella abitativa e, dunque, l’aliquota agevolata del 4% non può essere applicata per stalle e/o depositi agricoli.
Quindi, questo trattamento fiscale (aliquota ordinaria del 22%) vale per le materie, i prodotti finiti e le prestazioni di servizi, anche dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili, occorrenti per la realizzazione del fabbricato.
Si rileva pure che l’aliquota agevolata del 4% non può essere applicata neppure per l’ammodernamento di stalle e depositi agricoli.
Solo se si trattasse di opere di ristrutturazione edilizia o di risanamento conservativo, sarebbe possibile utilizzare l’aliquota Iva del 10 per cento (nb: per manutenzioni ordinarie o straordinarie, si dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 22 per cento).
Anche la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 22126 del 22 ottobre 2007) ha confermato che l’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% dell’IVA è riservata agli edifici destinati all’abitazione dei soggetti coinvolti nell’attività agricola, escludendo tutti gli altri manufatti, inclusi quelli da destinare al ricovero del bestiame.