Sostituzione caldaia e bonus mobili
SOSTITUZIONE CALDAIA
CIRCOLARE 3/2016
il bonus arredo spetta anche in sostituzione della caladaia
- se qualificabile come manutenzione straordinaria
- in presenza di risparmio energetico
- dove si beneficia del 50%
- NB: Per il 2017: consentita limitatamente agli interventi (50%) iniziati dal 2016 e per le spese di arredo fino al 31/12/2017
Il bonus mobili (detrazione del 50% delle spese sostenute sino a un massimo di 10.000 euro, articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si rende applicabile anche in presenza di sostituzione o installazione di caldaia relativa a singola unità immobiliare che fruisce della detrazione del 50%
- sia come intervento di risparmio energetico
- sia come intervento di manutenzione straordinaria (e non ordinaria, in quanto la manutenzione ordinaria si ha in presenza di riparazione della caldaia e non di sostituzione).
Con la circolare n. 29/E/2013, par. 3.2 è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis Tuir, ammessi alla detrazione per ristrutturazione (detrazione del 50%), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” se configurabili quale “manutenzione straordinaria”, ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.
Inoltre, la circolare n. 11/E/2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico
di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis Tuir, precisa che che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123,
c. 1 Dpr n. 380/2001) mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione
straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti
essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. C.M. n. 57/1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla
manutenzione straordinaria”.
Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, poiché intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consenta l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.
NB: Per l’anno 2017 la legge di stabilità chiarisce che per detrarre i mobili acquistati nel 2017 (fino al 31/12) necessaria è la ristrutturazione dal 2016.