Bonus Renzi 80 Euro: quando “va restituito”
Nel cud 2016 relativo i redditi 2015, al punto 392, troviamo il c.d. “bonus Renzi”.
Tale credito spetta a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito annuo lordo, compreso fra gli 8.174 e i 24.000 €, mentre andrà a scendere fino a scomparire per la fascia di reddito compreso fra 24.001 e 26.000 €.
Il calcolo è semplice:
Il credito complessivo annuale di 960 euro viene erogato mensilmente in base ai giorni di lavoro portando un credito di euro 2,63 al giorno.
Esempi:
1) Giorni di lavoro 365: 365 x 2,63 = 960,00
2) Giorni di lavoro 31: 31 x 2,63 =81,53
Ma quando ci si trova di fronte il modello Unico o il modello 730 si fa il conto con il REDDITO COMPLESSIVO… ed ecco che spesso ci si trova a restituire il credito di cui all’art. 1 Decreto Legge n. 66/2014.
Vediamo il perchè.
Ci sono dei “paletti” e dei requisiti da rispettare per ricevere questo credito e sono:
- tipologia di reddito prodotto
- reddito complessivo
- imposta a debito al netto delle detrazioni.
Capiamo insieme quanto asserito sopra:
TIPOLOGIA DI REDDITO PRODOTTO
Deve trattarsi di:
- reddito da lavoro dipendente ex art. 49, comma 1 TUIR
ovvero di
- reddito assimilato al lavoro dipendente ex comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Quindi non spetta a:
- pensionati
- percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente di cui al comma 1, articolo 50, TUIR lettere e, f, g, h, i.
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN (lett. e);
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonchè i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato (lett. f);
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonchè i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive (lett. g);
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. h);
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 (lett. i).
REDDITO COMPLESSIVO
Necessario è prendere come reddito di riferimento al fine del calcolo:
- + REDDITO COMPLESSIVO (RN1 modello Unico)
- + QUOTA ESENTE REDDITO RIENTRO CERVELLI E LAVORATORI
- + IMPONIBILE REDDITO ASSOGGETTATO A CEDOLARE SECCA
- – REDDITO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NON ASSOGGETTATI AD IMU
- – QUOTA TFR INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE
Il credito varia in funzione del reddito complessivo:
- FINO A 24.000 EURO – spettano euro 960,00 (80,00 euro per 12/mensilità)
- FINO A 26.000 EURO – si farà il seguente calcolo:
[960 x (26.000,00 – Reddito complessivo)] / 2.000
- OLTRE A 26.000 EURO – il bonus non spetta
IMPOSTA A DEBITO AL NETTO DELLE DETRAZIONI
Deve trattasi di credito fiscale che si aggiunge alla detrazione fiscale per lavoro dipendente. Ne consegue che la misura non riguarda gli incapienti, ossia coloro che per effetto del calcolo dell’Irpef, in base al reddito e alle detrazioni spettanti già non pagano l’Irpef in busta paga.
VEDIAMO QUALCHE ESEMPIO ORA: CHI RESTITUISCE IL BONUS RICEVUTO IN BUSTA PAGA A SEGUITO DI “LIQUIDAZIONE DEFINITIVA” CON IL MODELLO UNICO O CON IL 730
ESEMPIO 1:
Reddito da lavoro dipendente EURO 20.000,00
Reddito da affitto con cedolare secca EURO 5.000,00
Reddito abitazione principale e pertinenza EURO 840,00
TOT REDDITO COMPLESSIVO EURO 25.840,00
Tot reddito di riferimento al fine del calcolo del bonus: 25.000,00
BONUS SPETTANTE: Euro 480,00
Il calcolo è il seguente: [960 x (26.000 – 25.000)/2.000] = 480,00
Quindi: se in busta paga era stato erogato un bonus di euro 960,00 accade che con l’aggiunta del reddito da locazione (seppur assoggettato a cedolare secca) il contribuente dovrà restituire al fisco euro: 480,00
ESEMPIO 2:
Reddito da lavoro dipendente EURO 20.000,00
Reddito da affitto con cedolare secca EURO 8.000,00
TOT REDDITO COMPLESSIVO EURO 28.000,00
Tot reddito di riferimento al fine del calcolo del bonus: 28.000,00
BONUS SPETTANTE: Euro ZERO
Quindi: se in busta paga era stato erogato un bonus di euro 960,00 accade che con l’aggiunta del reddito da locazione (seppur assoggettato a cedolare secca) il contribuente dovrà restituire al fisco euro: 960,00.
Per maggiori informazioni e consulenza professionale dedicata potete contattarci al seguente indirizzo mail: team.unicom@gmail.com.
ma i redditi da locazioni con contratto normale, quindi no cedolare secca, vanno a cumulare lo stesso il reddito?
Certo!
Nell’articolo ho sottolineato che nel reddito complessivo di riferimento va considerato anche “reddito da cedolare secca” in quanto tale reddito non lo troviamo velocemente nel rigo Reddito complessivo del modello Unico o del modello 730.
Ma le prestazioni occasionali vanno a cumulare il reddito da lavoro dipendente ai fini del bonus? (Es. Lordo annuo 24003 euro + 2000 da prestazioni occasionali)? Il commercialista di un mio collega di pari reddito sostiene di no, che nn sarà quindi necessario restituire il bonus, ma solo integrare le tasse. Conferma? Grazie mille
Buongiorno Giulia, confermo che le prestazioni occasionali vanno considerate al fine del calcolo.
Se il reddito di lavoro dipendente lordo annuo è di 24.003,00 e le prestazioni occasionali di euro 2.000,00 il rigo RN1 del modello unico sarà pari ad euro 26.003,00 ed il bonus percepito andrà restituito.
Con un reddito di lavoro dipendente di euro 24.003,00 da cud probabilmente risulterà un bonus percepito di euro 959,00 che andrà restituito.
Cordiali saluti
Dott.ssa Linda Eva Marrella
Buongiorno,
ricevo una borsa di studio come praticante presso lo studio di un Ragioniere Commercialista di € 9.600,00 annui, desidero sapere:
– detrazioni irpef p.i. 2017;
– il bonus Renzi mi spetta?.
Grazie Giovanna
Gent.ma Giovanna,
cosa intende per detrazioni p.i.?
Gent.ma Dott.ssa Linda Eva Marella,
p.i. = periodo di imposta